Il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Reg. UE 2025/40) è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri a partire dalla sua entrata in vigore, garantendo uniformità legislativa e sostituendo la precedente Direttiva 94/62/CE.
Il principio cardine è il passaggio dall’uso singolo all’economia circolare: la gerarchia di gestione dei rifiuti è Riutilizzo > Riciclo, mentre il recupero energetico (incenerimento) non è più considerato una modalità valida di gestione.
Introduzione e Pubblicazione della Norma
- Il Regolamento è stato pubblicato il 22 gennaio 2025 (come Regolamento UE 2025/40).
- Essendo un Regolamento (e non una Direttiva), il testo è immediatamente e direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Ciò significa che la norma ha assunto validità legale poco dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Operatività e Scadenze Chiave
Sebbene il Regolamento sia in vigore, l’applicazione concreta dei suoi obblighi tecnici è scaglionata per dare tempo alle aziende di adattarsi. Le principali scadenze operative (“operative date”) sono:
| Data di Operatività | Obbligo | Riferimento nel testo |
| Agosto 2026 | Divieto PFAS[1]: Viene vietato l’uso di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti. | Punto 1.1 |
| Febbraio 2027 | Obbligo BYOC[2]: I venditori (HoReCa[3]/Dettaglio) devono consentire ai clienti di utilizzare il proprio contenitore pulito (BYOC) per cibi e bevande da asporto. | Punto 2.2 / 3 |
| Febbraio 2028 | Obbligo di Offerta Riutilizzo: I venditori HoReCa devono offrire ai clienti l’opzione di imballaggi riutilizzabili per cibi e bevande da asporto. | Punto 3 |
| Febbraio 2029 | Tracciabilità Digitale Riutilizzo: Obbligo di dotare gli imballaggi riutilizzabili di QR code o supporti digitali per tracciare le rotazioni e informare i consumatori. | Punto 2.1 |
| 2030 (Anno Obiettivo) | Entrano in vigore i divieti e gli obiettivi più significativi:
1. Divieto Grado E: Stop all’immissione sul mercato di imballaggi con riciclabilità inferiore al 70%. 2. Contenuto Riciclato (PCR[4]): Obblighi minimi di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica (es. 30% per PET, 35% per altre plastiche). 3. Obiettivi Riutilizzo 2030: Raggiungimento delle quote obbligatorie settoriali (es. 40% per il trasporto, 10% per le bevande). 4. Divieti Monouso: Entrata in vigore dei divieti su monodose e imballaggi per frutta/verdura sotto 1,5 kg. |
Punto 3 / 4 / 5 |
| 2038 (Anno Obiettivo) | Divieto di immissione sul mercato viene esteso agli imballaggi che non raggiungono una riciclabilità pari o superiore all’80%. | Punto 4.2 |
Punto 1 (Agosto 2026)
Sicurezza e Igiene Prevalente (PFAS)
La sicurezza chimica e igienica prevale sui requisiti ambientali del Regolamento.
1.1. Il Divieto dei PFAS
- I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono noti come “forever chemicals” (sostanze chimiche eterne). Sono usati nel packaging per la resistenza a grasso e acqua.
- Sarà vietato l’uso di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti a partire dal 12 agosto 2026, per eliminare le sostanze tossiche che contaminano il flusso di riciclo.
1.2. Validazione Igienica per il Riutilizzo
I produttori sono obbligati a validare i protocolli di pulizia e ricondizionamento tramite challenge test, garantendo che l’imballaggio sia igienicamente sicuro come nuovo prima di ogni riempimento.
Punto 2 (Febbraio 2027 – Febbraio 20029)
Distinzione e Obblighi sul Reimpiego: Riutilizzo vs Ricarica
Il Regolamento definisce due modalità distinte di reimpiego con obblighi legali specifici:
- 2.1. Il Riutilizzo (Reuse/Art. 11):
- Riguarda gli imballaggi progettati per compiere molteplici rotazioni all’interno di un sistema organizzato che ne gestisce il ritiro, il lavaggio e la ridistribuzione.
- Tracciabilità Digitale: Dal 12 febbraio 2029, gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere tracciati con QR code (o supporto dati digitale) e etichette armonizzate.
- 2.2. La Ricarica (Refill/Art. 47):
- È l’operazione in cui il consumatore riempie il proprio contenitore (modello BYOC – Bring Your Own Container) presso una stazione di ricarica nel punto vendita.
- Il venditore deve esporre istruzioni igieniche e può rifiutare contenitori non puliti, senza essere responsabile per problemi igienici derivanti dal contenitore del cliente.
Punto 3 (Febbraio 2027 – Febbraio 2028)
Obiettivi di Riutilizzo e Scadenze Settoriali
Il Regolamento impone quote obbligatorie di riutilizzo per settori specifici:
| Settore | Target 2030 | Target 2040 | Note |
| Trasporto (Logistica) | 40% | 70% | Riguarda pallet, casse pieghevoli e fusti. |
| Trasporto Interno | 100% | 100% | Imballaggi usati tra diversi siti dello stesso operatore o imprese collegate (circuito chiuso). |
| Bevande | 10% | 40% | Esclusi latte e vino. |
| HoReCa (Take-away) | 10% | – | Il 10% della merce venduta deve essere in imballaggi riutilizzabili. |
Scadenze per i Venditori (HoReCa/Dettaglio):
- Entro il febbraio 2027: Obbligo di accettare i contenitori puliti forniti dal cliente (BYOC) per bevande e cibi pronti.
- Entro il febbraio 2028: Obbligo di offrire ai consumatori l’opzione di imballaggi riutilizzabili.
Punto 4 (Anno 2030 – anno 2038)
Obbligo di Riciclabilità e Contenuto Riciclato (Dal 2030)
Entro il 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili in modo economicamente sostenibile.
4.1. Criteri di Progettazione per il Riciclo (Design for Recycling)
L’imballaggio deve massimizzare il recupero del materiale (es. uso di monomateriali e separabilità degli elementi non compatibili).
4.2. Criteri di Praticabilità e Grado di Riciclabilità
- Grado di Riciclabilità (Classificazione A-E): Verrà adottato un sistema di classificazione armonizzato che valuterà l’efficienza di riciclo dell’imballaggio.
- Determinazione del Grado: Il grado è determinato in base alla percentuale effettiva del materiale che può essere recuperato (separato, trattato e purificato) e trasformato in una materia prima secondaria di qualità sufficiente per essere riutilizzata.
- Divieto Grado E (2030): Gli imballaggi classificati nel livello più basso (tendenzialmente Grado E), con una riciclabilità inferiore al 70% di materiale recuperabile, saranno vietati dal 2030.
- Contenuto Riciclato Minimo (PCR)
Dal 2030, l’imballaggio in plastica deve contenere percentuali minime obbligatorie di materiale riciclato post-consumo (es. 30% per le bottiglie in PET monouso; 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica).
Punto 5 (Anno 2030)
Divieti Specifici e Lotta all’Eccesso di Packaging
Il Regolamento vieta specifici formati di imballaggio monouso per contrastare l’eccesso di rifiuti e combatte la sovra-misura (oversizing).
5.1. Divieti di Immissione sul Mercato (Monouso)
A partire dal 2030, specifici imballaggi monouso in plastica (e talvolta in qualsiasi materiale) saranno vietati:
| Tipologia di Imballaggio Vietato | Descrizione e Esempi |
| Imballaggi Monouso in HoReCa | Tazze/bicchieri, piatti, ciotole e contenitori per cibo che vengono consumati sul posto nel settore della ristorazione. |
| Imballaggi Monodose | Imballaggi in plastica monouso per prodotti come salse, zucchero, panna, o altre piccole porzioni. Esempi: bustine di maionese o ketchup, stick di zucchero, monodosi di burro o marmellata. |
| Frutta e Verdura Fresca Sfusa | Imballaggi monouso in plastica (es. vassoi o retine) per lotti di prodotti freschi sfusi sotto 1,5 kg. Esempi: confezioni da 500g di pomodorini, retine da 1 kg di patate. |
| Flaconi in Miniatura (Settore Alberghiero) | Flaconi in plastica monouso per prodotti da toilette in miniatura negli hotel (shampoo, bagnoschiuma, lozioni). |
| Imballaggi per Spedizione (E-commerce) | Buste o scatole contenenti materiale di riempimento eccessivo (vedi punto B). |
5.2. Lotta alla Sovra-misura (Oversizing)
Il Regolamento stabilisce criteri rigidi per limitare lo spazio vuoto (aria) all’interno degli imballaggi, in particolare per l’e-commerce:
- Criterio Spazio Vuoto: Lo spazio vuoto (aria non occupata dal prodotto) negli imballaggi da spedizione non deve superare il 50% del volume totale dell’imballaggio.
- Obiettivo: Ottimizzare la logistica, ridurre i costi di trasporto e l’uso non necessario di materiali di riempimento (es. pluriball, cuscinetti d’aria, patatine di polistirolo).
- Esempi: Una scatola di spedizione per un piccolo prodotto non dovrà avere un volume doppio rispetto al prodotto stesso. Questo obbliga le aziende a usare imballaggi “just-in-time” e automatizzati per adattare la dimensione alla merce.
[1] Per- and polyfluoroalkyl Substances
[2] Bring your own container
[3] Hotel – Restaurant – Café/Catering
[4] Post Consumer Recycled